LE NOSTRE PROPOSTE
CORSI DI PRIMA FORMAZIONE
- Addetto all’antincendio in attività a rischio d’incendio basso – 4 ore
CALENDARIO SCHEDA DI ISCRIZIONE
- Addetto all’antincendio in attività a rischio d’incendio medio – 8 ore
CALENDARIO SCHEDA DI ISCRIZIONE
- Addetto all’antincendio in attività a rischio d’incendio elevato – 16 ore
CALENDARIO SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSI DI AGGIORNAMENTO
- Addetto all’antincendio in attività a rischio d’incendio basso – 2 ore
CALENDARIO SCHEDA DI ISCRIZIONE
- Addetto all’antincendio in attività a rischio d’incendio medio – 5 ore
CALENDARIO SCHEDA DI ISCRIZIONE
- Addetto all’antincendio in attività a rischio d’incendio elevato – 8 ore
CALENDARIO SCHEDA DI ISCRIZIONE
FIGURA
Gli addetti all’antincendio vengono designati dal Datore di lavoro o dal suo delegato, ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08, per lo svolgimento dei compiti di prevenzione incendi e lotta antincendio.
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (art. 43, c. 3, del D.Lgs. 81/08).
FORMAZIONE
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione degli addetti all’antincendio sono stabiliti dal D.M. 10 marzo 1998 e si differenzino in base agli esiti della valutazione del rischio d’incendio effettuata dal Datore di lavoro, secondo i criteri definiti dallo stesso Decreto: attività a rischio d’incendio basso, medio o elevato.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 81/08, art. 37, D.M. 10 marzo 1998, Circolare del Ministero dell’Interno prot. 12653 del 23 febbraio 2011.
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
La durata del percorso formativo è la seguente:
- attività a rischio d’incendio basso – 4 ore;
- attività a rischio d’incendio medio – 8 ore;
- attività a rischio d’incendio elevato – 16 ore.
Sono previste una parte teorica e una parte pratica.
Per le attività a rischio d’incendio basso ed elevato, la parte pratica prevede anche la prova di estinzione dell’incendio; per quelle a rischio basso, invece, è prevista la presa visione dei mezzi di estinzione, con indicazioni sul loro corretto utilizzo.
Con la circolare del Ministero dell’Interno prot. 12653 del 23 febbraio 2011, sono stati definiti i contenuti e la durata dei corsi di aggiornamento:
- attività a rischio d’incendio basso – 2 ore;
- attività a rischio d’incendio medio – 5 ore;
- attività a rischio d’incendio elevato – 8 ore.
Non è stabilita la periodicità con la quale deve essere effettuato l’aggiornamento, che è opportuno definire in sede di valutazione del rischio d’incendio, evitando di superare i tre anni.